Lo Statuto PDF  | Stampa |

1. Scopi e finalità

L'Associazione denominata “Federazione delle Associazioni Italiane di Tango Argentino”, nel seguito indicata come “FAItango”, ha come finalità la promozione del tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia.

FAItango vuole altresì affermare l’originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente.

FAItango in particolare si propone di tutelare tale danza così come viene praticata nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici che hanno come base l’improvvisazione.

Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l’altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo.

FAItango si prefigge inoltre di svolgere una funzione di coordinamento tra le varie associazioni di tango argentino esistenti in Italia.

L'Associazione è basata sul volontariato e non ha finalità lucrative.
 FAItango non riconosce alcun di tipo di manifestazione agonistica, né diplomi di alcuna specie.


2. Marchio e denominazione

Il marchio FAItango regolarmente registrato è di esclusiva titolarità dell’Associazione. Il marchio potrà essere utilizzato da altri soggetti, solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio direttivo e secondo le modalità previste dalla relativa delibera.


3. Associazione e affiliazione

Chiunque può associarsi a FAItango purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo statuto.
 I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

I soci onorari sono coloro che sono stati qualificati tali dal Consiglio direttivo per particolari meriti o pregi per i quali si sono distinti nel mondo del tango argentino.

I soci ordinari sono coloro che si associano a FAItango tramite le associazioni affiliate.
 Si possono affiliare a FAItango le associazioni che ne condividano i fini, e che abbiano uno statuto compatibile con quello di FAItango.

Le associazioni affiliate conservano la loro autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Le modalità e le condizioni di associazione e affiliazione a FAItango ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

L’associato deve presentare la domanda di ammissione tramite l’associazione d’appartenenza affiliata.

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Da tali obblighi sono esenti i soci fondatori e onorari.

Le associazioni devono presentare domanda di affiliazione al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull’accoglimento della medesima. L’associazione potrà proporre avverso il diniego ricorso motivato al Consiglio Direttivo stesso, che deciderà insindacabilmente sull’ammissione dell’istante.

La domanda di affiliazione è accolta se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente.


4. Diritti e doveri di soci e associazioni affiliate

Il socio ha diritto:

· a partecipare a tutte le attività associative, previo l’adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

· a partecipare, attraverso i propri delegati, all’elezione degli organi dirigenti, all’approvazione e alla modifica delle norme statutarie;

i soci possono essere eletti negli organi dirigenziali a tutti i livelli associativi.

I soci devono:

· osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;

· adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti di FAItango.

Le associazioni affiliate devono:

· divulgare ai propri associati le iniziative di FAItango con particolare riguardo alle convocazione delle assemblee;

· adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di FAItango e rispettare le disposizioni emanate dagli organi direttivi di FAItango.


5. Perdita di qualifica di socio e di affiliazione

La qualifica di socio si perde per:

a) recesso;

b) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:

I) il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell’Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;

II) il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, quale, ad esempio, il mancato pagamento della quota associativa, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell’Associazione.

III) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

c) perdita della qualifica di affiliazione da parte dell’associazione d’appartenenza.

d) decesso.

I soci fondatori e onorari perdono la qualifica di associato solo nei casi indicati alle lettere

a), b) e d).

La qualifica di associazione affiliata si perde per:

f) recesso;

g) scioglimento;

h) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:

I) L’associazione abbia compiuto atti contrastanti con le finalità ed i principi di FAItango, o sia inosservante dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

II) L’associazione sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni assunte nei confronti di FAItango;

III) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.


6. Sospensione

Qualora ci siano indizi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere che un socio abbia tenuto uno dei comportamenti indicati al punto b) del precedente articolo, il Consiglio direttivo può disporre nei suoi confronti la sospensione.

La comunicazione di tale provvedimento cautelare deve essere ricettizia e sospende l’efficacia del tesseramento. In tal caso il socio non può svolgere per alcun titolo ogni attività all’interno di FAItango fino all’intervenuta revoca.

La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro un mese dal giorno dell’avvenuta comunicazione all’interessato, un provvedimento disciplinare o di esclusione.


7. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea;
il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Collegio dei Garanti;

il Collegio dei Revisori dei Conti.


8. Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo di FAItango: verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche, definisce conseguentemente la politica associativa, approva e modifica lo Statuto, elegge, tra i soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Garanti e quello dei Revisori dei Conti, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo. La convocazione deve avvenire tramite pubblicazione dell’ordine del giorno - con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione - che deve essere pubblicato sul sito web di FAItango almeno tre mesi prima della riunione.
L’Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente da un numero di associazioni che rappresentino almeno un terzo degli associati oppure da un numero di consiglieri pari ad almeno la metà dei componenti del Consiglio direttivo.
L’assemblea è costituita dai delegati nominati secondo le forme e i termini stabiliti nel regolamento di convocazione.

L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, fatta eccezione per le deliberazioni che riguardano lo scioglimento dell’Associazione, per le quali sarà necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

L’assemblea deve essere convocata:

· in sede ordinaria, dove delibera a maggioranza semplice, per nominare gli organi sociali, e, ogni anno, per l’approvazione del bilancio. Può discutere su ogni argomento attinente alla vita dell’Associazione;

· in sede straordinaria, dove delibera a maggioranza assoluta, per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, e per la modifica dello statuto.


9. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è formato dal numero di membri indicati dal Consiglio direttivo uscente.

È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso pubblicato sul sito web di FAItango, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione delle modalità della riunione.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti.

Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per il governo e la gestione dell’Associazione, ed elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente e/o il Vicepresidente e contestualmente nominare i sostituti con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

A mero titolo esemplificativo il Consiglio direttivo

· emana regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione,

· determina le quote associative,

· redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli associati
stabilisce le modalità di votazione dell’Assemblea,

· attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l’oggetto e i limiti della delega.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, dimissioni, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio Direttivo può nominare il suo sostituto fra i tesserati dell’Associazione. Qualora per tali motivi venisse meno la metà più uno dei consiglieri originari, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Le cariche sono al titolo gratuito, non è pertanto consentito alcun compenso in denaro, compresi i gettoni di presenza. Possono essere rimborsate le spese relative all’espletamento dell’incarico.


10. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica quattro anni.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, presenta il programma e i bilanci in Assemblea.


11. Vicepresidente

In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente il Vicepresidente ricoprirà le funzioni di Presidente fino all’elezione del nuovo presidente.


12. Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni arbitrali. Dura in carica 4 anni, è composto da tre soci individuali ed elegge al proprio interno un Presidente.

La carica di garante è incompatibile con qualsiasi carica dirigenziale.

Esso decide con esclusione di ogni altra giurisdizione, su ogni controversia insorta tra gli organi di FAItango, Associazioni affiliate e soci secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione non impugnabile, da comunicarsi agli interessati entro sessanta giorni dall’ultimo atto istruttorio. Il giudizio deve garantire il diritto al contraddittorio.


13. Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è un organo di revisione contabile. Dura in carica quattro anni ed è composto da due a tre membri scelti anche tra i non soci individuali ed elegge al proprio interno un Presidente. I componenti del Collegio sono rieleggibili.

La funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica dirigenziale.

Al Collegio spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione, nelle forme nei limiti d'uso. Esso e elabora, con congruo anticipo rispetto alle scadenze previste, una relazione a commento del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo dell'associazione.


14. Fondo comune ed esercizio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell’Associazione, dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto.

La durata dell’esercizio sociale viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote associative non sono rivalutabili, non sono trasmissibili tra soci, eccetto che per causa di morte.


15. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione FAItango deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi di FAItango, oppure saranno devoluti ad associazioni che svolgono attività di beneficenza.


16. Norma transitoria

I soci fondatori, fino alla nomina del Consiglio direttivo, svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

 
 argentango barrio   libertango_banner  trieste2  logobiancomedialuna   logo_napolitango2   tangosiena2   vdt   logotitango2   ditangointango2 
RocketTheme Joomla Templates